| Foglio Informativo |
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FOGLIO INFORMATIVO
REDATTO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DELIBERA CICR 04.03.2003 E SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO UIC DEL 29.04.2005 I. INFORMAZIONI SUL MEDIATORE 1. Denominazione e forma giuridica: Credimatic Mediazioni Creditizie S.r.l. 2. Sede Legale e Amministrativa: Via del boschetto, 97, 00184 Roma 3. Telefono e Fax: Tel. 0696048400 - Fax 0690285531 4. Iscrizione al Registro Imprese: Iscr. CCIAA Roma - Rea n. 1181189 5. Partita IVA: 09679201005 6. Iscrizione Ufficio Italiano Cambi n. 96103 del 26/02/2008 come Mediatore Creditizio 7. iscrizione Ufficio Italiano Cambi n. A56406 del 14/02/2008 come Agente in attività Finanziaria II. CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA Qualificazione dell’Attività di Mediatore Creditizio: E’ Mediatore Creditizio “colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, Banche o Intermediari Finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma” (come specifica l’Art. 2, comma 1, del D.P.R. 28 Luglio 2000, n. 287). Il Mediatore svolge la sua attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad essi è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di Banche o di Intermediari Finanziari, l’erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito (in riferimento all’Art.2, comma 2, del D.P.R. 28 Luglio 2000, n. 287). Rischi: il Mediatore Creditizio deve sempre specificare al cliente o potenziale tale, dell’esistenza del rischio di non trovare un intermediario disposto a concedere il finanziamento. Servizi Accessori: non previsti. Tempi della Mediazione: la Mediazione Creditizia non consiste in un contratto di durata e quindi ad essa non è applicabile la disciplina contenuta nell’Art. 118 del Testo Unico Bancario relativa ai contratti di tale natura. Collaboratori: I contratti possono essere conclusi mediante l'intervento di Collaboratori (Agenti e/o altri Mediatori Creditizi) incaricati dallo stesso Mediatore Creditizio e che siano regolarmente iscritti all’UIC (gli stessi devono sottostare alle normative e/o regolamenti e/o provvedimenti in materia e successive modifiche). Si precisa che tali soggetti agiscono e rappresentano il Mediatore Creditizio nella misura che gli stessi concorderanno, e comunque nel solo e mero svolgimento dell’attività di Mediazione Creditizia, come meglio specificato con il presente Foglio Informativo. Entrambi debbono compiutamente qualificarsi al Cliente esibendo la documentazione attestante la loro qualifica. IV. CONDIZIONI ECONOMICHE Oneri per la Mediazione Creditizia A Provvigione: riconosciuta dall’Istituto Bancario e/o Intermediario Finanziario (denominato di seguito “Erogatore”) variabile secondo il Piano di Provvigione concordato tra le parti (Mediatore ed Erogatore), come indicato dallo stesso Erogatore nel Documento di Sintesi che rilascerà, tramite lo stesso Mediatore, in sede di liquidazione ed erogazione del finanziamento: da un minimo dello 0,1% sul Montante (definito come il totale che il Cliente dovrà corrispondere all’Erogatore: rata moltiplicata per la durata); B Spese per la Mediazione Creditizia: (definita come quella spesa da sostenere per l’incarico conferito dal Cliente al Mediatore per la ricerca di un finanziamento sotto qual si voglia forma) fino a un massimo del 5% sul Montante. C Interessi di mora: calcolati al Tasso Legale corrente al momento della messa in mora per ogni ritardato pagamento e/o mancato pagamento, riferito alle Spese per la Mediazione Creditizia (punto B del presente Foglio Informativo). D Spese per rilascio documentazione relativa ad operazioni perfezionate: € 100,00. F Penale: €200,00 per il recesso anticipato del contratto di Mandato alla Mediazione Creditizia e/o rinuncia all’importo eventualmente liquidato dall’Erogatore stante la richiesta del cliente mediante il Mandato conferito (ferme restando ulteriori altre spese e/o commissioni che l’ente Erogatore potrà addebitare al Cliente stesso per recesso e/o rinuncia dello stesso). I valori esposti sono indicati nelle loro entità massime, laddove non è previsto un minimo e un massimo applicabile. Relativamente ai contratti conclusi mediante l'intervento di Collaboratori (Agenti e/o altri Mediatori Creditizi) a cui il Cliente ha ritenuto discrezionalmente di rivolgersi, essendo soggetti che mettono in relazione due o più parti per la conclusione dell'affare senza essere legati ad alcuna di esse, negli oneri di cui al punto A e B sono incluse le provvigioni dovute per il loro intervento le quali includono, oltre il loro corrispettivo professionale, anche la remunerazione del complesso di attività, adempimenti e servizi necessari per l'attivazione dei quali si sono adoperati per conto del Cliente. V. PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI Riferimento Normativo all’Istituto Giuridico del Mandato (Art. 1703 del Codice Civile). Contratto di Mandato: si intende il il contratto, a titolo oneroso, con il quale una parte (Mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (Mandante). In riferimento specifico al "contratto di mandato per mediazione creditizia" che il Cliente sottoscrive si evidenziano le seguenti clausole contrattuali (qui di seguito talvolta richiamate dall’Articolo specifico): Termini di Esecuzione del Servizio (Art 6).: il Mediatore si impegna ad eseguire il mandato conferito entro un termine massimo di 90 (Novanta) giorni, entro il quale termine comunicherà anche non per iscritto l’esito della richiesta per il quale mandato è stato rilasciato. Termini per l’esercizio di facoltà o di adempimento degli obblighi (Art. 3): il Cliente ha l’obbligo di informare il Mediatore di eventuali variazioni di qualsiasi tipo (cambio di indirizzo, datore di lavoro, etc.) intercorse dalla domanda di finanziamento che il Mediatore, per suo conto e nome, ha proposto a Banche o Intermediari Finanziari, entro giorni 3 (Tre) dall’avvenuta variazione o dal giorno in cui è venuto a conoscenza di dette variazioni. Il Cliente ha inoltre l’onere e l’obbligo di informare il Mediatore tempestivamente, dell’intenzione e decisione di recedere dal contratto di Mandato, formalizzando la richiesta con “a/r” all’indirizzo della Sede Legale di Credimatic Mediazioni Creditizie S.r.l. (resta a carico del Cliente ogni penale addebitabile per il recesso comunicato, come previsto dal presente Foglio Informativo, Documento di Sintesi e copia Contratto). Il Cliente deve rimettere all’insindacabile giudizio dell’Ente finanziatore per quanto concerne i tempi di istruttoria della pratica da parte dell’Ente finanziatore, il suo esito, erogazione, importo eventualmente erogabile e termini di rimborso dello stesso. Esoneri di Responsabilità a favore del Mediatore (Art. 4): Il Cliente autorizza il Mediatore a trasmettere, oltre che all'Autorità Giudiziaria e ad ogni altra che ne sia legittimata, a società o enti esterni, specializzati nella rilevazione dei rischi creditizi, anche dotati di archivi informatici, tutti i dati relativi al rapporto di Mediazione ed al suo andamento. Il Cliente consente, altresì, che accedano a tali dati e notizie anche banche, altre società finanziarie e, in genere, enti economici che ne facessero richiesta alle società ed enti di rilevazione di cui sopra. Nessuna conseguenza derivante dall'uso, proprio od improprio, di tali notizie da parte di terzi, compresi le aziende, società od enti esterni di rilevazione sopra indicati, potrà essere, pertanto, imputata alla Mediatore. Tutte le spese e gli oneri relativi al presente contratto, presenti e futuri, sono a completo carico del Cliente, comprese tutte le spese, anche legali, che dovessero essere sostenute per atti giudiziari o per pratiche stragiudiziali dirette ad ottenere l'adempimento degli obblighi nascenti dal Contratto di Mandato. Foro Competente (Art. 10): Per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine all'esecuzione, interpretazione, risoluzione del presente contratto, le parti designano come competente per territorio in via esclusiva il Foro di Roma laddove per legge non diversamente stabilito. Organi e Procedure per la composizione Stragiudiziale delle Controversie (Art. 9): Questa Azienda prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al Giudice. La presente procedura è gratuita per il cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata per ricorrere a tale procedura. Ogni Cliente può rivolgersi alla Credimatic Mediazioni Creditizie S.r.l. sita in Via del boschetto, 97, 00184 Roma e/o presso ogni Agenzia e/o Sede sul territorio costituita dalla Stessa e il reclamo potrà essere presentato da parte del Cliente entro un anno da quando il fatto contestato si è verificato attraverso lettera raccomandata A/R da indirizzarsi agli indirizzi in calce indicati. Credimatic Mediazioni Creditizie S.r.l. comunica al Cliente il provvedimento di accoglimento ovvero di rigetto del reclamo presentato dal Cliente, con idonea motivazione, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. Se Credimatic Mediazioni Creditizie S.r.l. dà ragione al cliente, dovrà comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere. In caso di rigetto ovvero qualora il Cliente sia rimasto insoddisfatto dal provvedimento di accoglimento adottato da Credimatic Mediazioni Creditizie S.r.l., entro un anno dalla comunicazione del provvedimento, potrà impugnarlo. Il ricorso per la risoluzione della controversia, alla Credimatic Mediazioni Creditizie S.r.l., non priva il Cliente del diritto di investire della controversia stessa, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Obblighi del Cliente per Mancato Perfezionamento del Contratto (Art. 2): il Cliente ha l’obbligo di provvedere al pagamento delle Spese per la Mediazione Creditizia, come previsto dall’Avviso di Trasparenza, dal presente Foglio Informativo, dal Documento di Sintesi e dal Contratto di Mandato eventualmente conferito) anche in mancanza del perfezionamento del Contratto per tutte quelle cause dipendenti dal comportamento non trasparente e lecito da parte dello stesso Cliente (sia nella comunicazione dei Dati Personali sensibili, che di quelli non sensibili e per ciò che riguarda qual si voglia omissione in fase di raccolta degli stessi); inoltre ha l’obbligo di provvedere al pagamento delle Spese di Mediazione Creditizia anche in mancanza del perfezionamento del Contratto per cause di altra natura sopraggiunte (mancanza dei requisiti, garanzie per accedere ad una qualsiasi forma di finanziamento e/o non concessione del finanziamento da parte dell’Erogatore interpellato dal Mediatore). VI. LEGENDA Cliente/Mandante: soggetto interessato a ricercare un finanziamento. Mediatore: colui che mette in relazione il Cliente con un Istituto Bancario o Intermediario Finanziario; Erogatore: definito come l’Istituto Bancario o Intermediario Finanziario; Mandato per la Mediazione Creditizia: contratto conferito dal Cliente al Mediatore. COPIA CLIENTE |
