| Norme Trasparenza |
|
AVVISO
contenente le PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA Il presente Avviso contiene l’indicazione dei diritti e gli strumenti di tutela previsti a favore del Cliente ai sensi del Titolo VI del T.U.B. (Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia) – Decreto Legislativo 1 Settembre 1993 n.385. SEZIONE I - DIRITTI II Cliente ha sempre diritto, secondo quanto stabilito dalla Norma precedentemente richiamata: • ad avere a disposizione e di asportare copia di questo Avviso; • ad avere a disposizione e di asportare i Fogli Informativi, datati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata informativa sull’azienda, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio di Mediazione Creditizia, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali che regolano la stessa; • allor quando l’azienda si avvarrà di tecniche di comunicazione a distanza, di avere a disposizione mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia di questo Avviso e dei Fogli Informativi relativi all'operazione o al servizio offerto; • di richiedere e ottenere, a proprie spese, prima della conclusione del contratto senza termini e condizioni, una copia completa del relativo testo, contenente anche un documento di sintesi riepilogativo delle condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna di tale copia non impegna il Mediatore (ed il cliente o potenziale tale) alla stipula del contratto; • di ricevere un esemplare del contratto stipulato, che includa il Documento di Sintesi; • di recedere dal rapporto causa pagamento di una penale che viene indicata (espressamente in €uro) nel Documento di Sintesi (sempre che questa non venga indicata nel contratto di Mandato che il Mediatore rilascia al Cliente, come previsto dall’Art.9 del Provvedimento U.I.C. del 29 Aprile 2005). SEZIONE II - NORME A TUTELA DEL CLIENTE Sono a tutela del Cliente: l'obbligo della forma scritta del contratto, salvo i casi normativamente stabiliti, a pena di nullità; • l'obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede adibita alla Mediazione Creditizia e prima della conclusione del contratto, di consegnare al cliente copia di questo Avviso e i/il Foglio/i Informativo/i relativo/i all'operazione o servizio offerto; • l'obbligo di indicare nel contratto di Mandato le commissioni dovute per la Mediazione Creditizia svolta ed ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi gli eventuali maggiori oneri in caso di mora e/o penali per il recesso dal contratto stipulato dal Cliente; • la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione delle commissioni e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché delle clausole che prevedono commissioni, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei Fogli Informativi. Tali clausole sono automaticamente sostituite applicando le condizioni e i prezzi previsti nei Fogli Informativi; • l’obbligo da parte del Mediatore Creditizio di non concludere contratti di Finanziamento nonché effettuare, per conto di Banche o Intermediari Finanziari, l’erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle Banche e dagli Intermediari Finanziari o dal Cliente. SEZIONE III - PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE Questa Azienda prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al Giudice. La presente procedura è gratuita per il cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata per ricorrere a tale procedura. Ogni Cliente può rivolgersi alla Credimatic Mediazioni Creditizie S.r.l. sita in Via del boschetto, 97, 00184 Roma e/o presso ogni Agenzia e/o Sede sul territorio costituita dalla Stessa e il reclamo potrà essere presentato da parte del Cliente entro un anno da quando il fatto contestato si è verificato attraverso lettera raccomandata A/R da indirizzarsi agli indirizzi in calce indicati. Credimatic Mediazioni Creditizie S.r.l. comunica al Cliente il provvedimento di accoglimento ovvero di rigetto del reclamo presentato dal Cliente, con idonea motivazione, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. Se Credimatic Mediazioni Creditizie S.r.l. dà ragione al cliente, dovrà comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere. In caso di rigetto ovvero qualora il Cliente sia rimasto insoddisfatto dal provvedimento di accoglimento adottato Credimatic Mediazioni Creditizie S.r.l., entro un anno dalla comunicazione del provvedimento, potrà impugnarlo. Il ricorso per la risoluzione della controversia, alla Credimatic Mediazioni Creditizie S.r.l., non priva il Cliente del diritto di investire della controversia stessa, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. COPIA CLIENTE |
